Il DPCM del 3 dicembre 2020 conferma la sospensione fino al 15 gennaio 2021 degli “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”. Si allega anche il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Esteso il limite massimo di vigenza dei DPCM da trenta a cinquanta giorni e dettata la disciplina per le modalità di spostamento – interregionale e infraregionale – durante il periodo delle festività natalizie.
Tra il 21 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021 vietati gli spostamenti, in entrata e in uscita, tra i territori delle diverse Regioni o Province autonome, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 tali divieti e relative eccezioni si applicheranno anche agli spostamenti tra diversi Comuni della medesima Regione o Provincia autonoma.
È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra Regione o Provincia autonoma nonché, per le richiamate giornate del 25 e 26 dicembre p.v. e del 1° gennaio 2021, anche verso quelle ubicate in altro Comune della medesima regione o Provincia autonoma.
Nell’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, i DPCM potranno altresì prevedere, indipendentemente dalla classificazione di livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, l’applicazione di specifiche misure di contenimento rientranti tra quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
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